Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45823 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45823 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO PIERO ANGELO N. IL 27/05/1973
avverso la sentenza n. 29/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, PALUMBO
PIERO ANGELO era ritenuto responsabile dei reati di cui agli art476-482 e 468
cod. pen., in relazione alla falsa formazione di un atto di svincolo di 4770€
pignorati presso il comune di Morano Calabro e di contraffazione del sigillo del
Tribunale di Cosenza;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

a) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al criterio di valutazione
della prova, poiché il giudizio di certezza della responsabilità è affidato ad
elementi presuntivi, inidonei a formare oggetto di prova, in mancanza del ricorso
a strumenti tecnici appropriati, quale una perizia grafica; il ricorrente censura in
definitiva la valutazione degli elementi indiziari;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del falso
grossolano o inutile, nonché della mancata riqualificazione e del fatto nell’ipotesi
di delitto tentato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) quanto al primo motivo, le doglianze riguardanti la valutazione degli elementi
indiziari si risolvono in censure di fatto, – che alla luce di queste premesse, il
ricorso proposto dall’imputata è manifestamente infondato, nella parte in cui
contesta l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, in punto di
univocità degli indizi, poichè la sentenza fornisce una esplicita risposta alle
argomentazioni difensive, analizzando gli elementi di prova ed in particolare
affermando il concorso dell’imputata, in considerazione della condotta tenuta nel
ristorante e della fuga insieme agli altri tre imputati nel momento in cui la
vittima si accorse del furto del portafogli;
che contrappongono un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dei
giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere
posizione tra le diverse letture dei fatti;
– che in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il
sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi,
nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e
delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario, ma non un
nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell’esperienza conoscitiva del
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dell’imputato, avv. Pierluca Bonofiglio, affidato a due motivi:

giudice del merito. Ne discende che l’esame della gravità, precisione e
concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente
controllo del rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia
di valutazione delle prove dall’art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il
ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità
del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv.
225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826);
– che alla luce di queste premesse, il ricorso è manifestamente infondato, nella

punto di univocità degli indizi, poichè la sentenza fornisce una esplicita risposta
alle argomentazioni difensive, analizzando gli elementi di prova ed in particolare
affermando la responsabilità dell’imputato non solo sulla base del principio del
“cui prodest” (essendo il Walumbo l’unico soggetto che avrebbe tratto vantaggio
diretto dai falsi), ma anche del ritrovamento nel corso delle perquisizioni
effettuate presso la sede della società di una serie di timbri contraffatti (tra i
quali quelli del tribunale di Cosenza) e di file relativi ad atti giudiziari del
medesimo Tribunale;
b) quanto al secondo motivo, la valutazione in ordine alla grossolanità o inutilità
del falso attiene ad un profilo di fatto e per giunta l’eventualità è dedotta in
maniera del tutto generica (“sia per contenuto che forma”); viene poi smentita in
punto di fatto la circostanza che gli amministratori del comune avessero
immediatamente percepito la falsità dell’atto, essendo tale verifica avvenuta da
parte dell’ufficiale giudiziario e da parte del legale del creditore su esplicita
richiesta degli amministratori;
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le
conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

parte in cui contesta l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, in

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