Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45822 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45822 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRABELLI MASSIMILIANO N. IL 15/08/1969
avverso la sentenza n. 23/2014 TRIBUNALE di COSENZA, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, MIRABELLI
MASSIMILIANO fu ritenuto responsabile dei delitti di minaccia e lesioni personali
e condannato la pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avv. Simona Arcuri, con il quale deduce violazione dei criteri
legali di valutazione della prova, in relazione alle dichiarazioni della persona
offesa, degli altri testi e rispetto alla interpretazione del referto medico,

carenza di motivazione in relazione alla liquidazione equitativa dei danni;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché le
doglianze in punto di affermazione di responsabilità attendono a profili di fatto: il
ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi su cui è fondata la
valutazione dei giudici di merito (in particolare le dichiarazioni dei testi),
operazione questa sottratta al giudizio di legittimità, stante la preclusione per il
giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 5,
n. 39048 del 25/09/2007, Casavola; Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del
14/02/2012, Minervini, Rv. 253099);
– che anche la doglianza sul capo civile deve ritenersi inammissibile,
considerata la determinazione equitativa e l’entità estremamente ridotta
dell’importo liquidato alla parte civile (appena 1000€ per i danni fisici e morali),
che non può ritenersi esorbitante, in assenza peraltro di specifiche doglianze
della difesa;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

proponendone una diversa lettura della ricostruzione in fatto; si deduce inoltre

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