Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45821 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45821 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSETTI LORENZO N. IL 12/11/1955
avverso l’ordinanza n. 634/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata ordinanza la Corte d’appello di Brescia giudicava
inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da BUSETTI LORENZO contro
il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, dott. Paolo Mainardi, in
relazione ad un procedimento per reati di bancarotta fraudolenta nel quale il
ricusante riveste la qualità di imputato;

con atto redatto e sottoscritto personalmente, deducendo erronea interpretazione
della legge penale e vizio di motivazione, richiamando la correttezza dell’istanza di
ricusazione presentata perché il giudice si trovava a celebrare l’udienza preliminare,
avendo già rinviato a giudizio un coimputato per il medesimo fatto; in particolare si
evidenza che il decreto che dispone il giudizio non è un provvedimento neutro, ma
potenzialmente pregiudicante nei confronti di una successiva decisione, sicché
l’aver già pronunciato tale provvedimento nei confronti di altro imputato getta
un’ombra di legittimo sospetto sull’imparzialità del giudice che vada a valutare la
posizione di altro imputato, condizionando anche l’eventuale scelta difensiva di
accedere al rito abbreviato, giacché verosimilmente il giudice si orienterà per una
decisione di condanna;
– che con memoria del 14 ottobre 2015 il difensore del ricorrente, avv. Luca
Luparia, evidenzia l’errore della Corte d’appello, che ha confuso le cause di
ricusazione con quelle di incompatibilità, poiché la valutazione che il giudice della
ricusazione era chiamato a fare atteneva alla specifica situazione verificatasi in
concreto; si censura inoltre la motivazione dell’ordinanza impugnata, poiché
richiama una giurisprudenza inconferente, riguardante una fattispecie diversa da
quella verificatasi nella specie e cioè quella nella quale il giudice abbia prima
rinviato a giudizio un imputato e poi sia chiamato a decidere in sede di rito
abbreviato nei confronti di altro imputato; si ricorda a tal proposito l’affermazione
della Corte costituzionale (sentenze 113 e 283 del 2000) secondo la quale l’articolo
37 comma 1 cod. proc. pen. deve essere integrato con un richiamo delle gravi
ragioni di convenienza di cui all’articolo 36 lettera h) dello stesso codice; infine, con
riferimento alla situazione concreta, si evidenzia il carattere pregnante della
valutazione cui è chiamato il giudice dell’udienza preliminare in seguito alla riforma
del 1999 e si ritiene che per la natura del fatto contestato, in regime di concorso e
sulla scorta delle medesime cariche sociali, l’istanza di ricusazione doveva essere
accolta;

2

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché deve ritenersi ancora valida
l’affermazione fatta dalla Prima Sezione di questa Corte, per la quale non vi è
pregiudizio ostativo a che il giudice dell’udienza preliminare, il quale abbia già
disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un imputato, sia chiamato ad adottare
analogo provvedimento nei confronti di altro imputato o di imputato in
procedimento connesso, attesa la natura strettamente procedimentale del decreto,

dep. 31/10/2002, Di Tarsia di Belmonte, Rv. 222724);
– che infatti anche a seguito delle modifiche della disciplina dell’udienza preliminare
apportate dalla cd. legge Carotti la mancanza di un giudizio di valore sulla
regiudicanda annulla ogni ipotesi di “pregiudizio”, nel senso di formazione, nel
patrimonio gnoseologico del giudice di un convincimento che, per effetto del
meccanismo psicologico riferibile alla “forza della prevenzione”, costituisce, o può
costituire, un ostacolo al fruttuoso esercizio del diritto di difesa, come dimostrato
dal fatto che la decisione di rinvio a giudizio è emessa con decreto non motivato ma
semplicemente descrittivo, per cui non si vede come un simile provvedimento
potrebbe – in concreto – compromettere l’imparzialità del giudice;
– che anche a voler ragionare nella prospettiva del ricorrente la doglianza è
generica, poiché non individua tale pregiudizio in concreto, limitandosi ad affermare
e a ribadire nei motivi nuovi che l’aver emesso il decreto di rinvio a giudizio
determina una lesione dell’imparzialità del giudice rispetto alla nuova valutazione
che si accinge a fare;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigiere estensore

Il presidente

che non incide sul merito della regiudicanda (Sez. 4, n. 36424 del 11/05/2001 –

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