Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45820 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45820 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO ALESSANDRA N. IL 11/07/1981
avverso la sentenza n. 782/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, SANTORO
ALESSANDRA fu ritenuta responsabile del delitto di furto tentato in
supermercato, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Nazzareno Ciucciomei, affidato a due
doglianze:

della univocità degli atti, non orientati all’impossessamento dei beni sottratti,
tanto che l’imputata rimase nei locali del supermercato pur dopo essersi
impossessata di beni custoditi in uno zaino vicino alle casse;
b) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’elemento psicologico
del reato, poiché l’azione fu commessa a scopo dimostrativo, privo di qualunque
finalità di appropriazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
sollecita una rilettura degli elementi di prova già valutati con adeguata
motivazione, priva di cadute logiche o di contraddizione, nella sentenza
impugnata;
– che quanto al primo motivo l’avvenuta sottrazione è emersa dalla denuncia
della persona offesa e dalla visione del filmato della telecamera di controllo, dalla
quale è emerso l’impossessamento di beni degli scaffali e la sottrazione dei
telefoni dal zaino;
– che, quanto al secondo motivo, la doglianza è generica e meramente assertiva,
giacché il ricorrente si limita a dedurre una finalità dimostrativa dell’azione, che
nemmeno viene precisata;

che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le

conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
2

a) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’assenza del requisito

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il presidente

Il consigliere estensore

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