Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4582 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4582 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AXENTE GHITA N. IL 23/03/1971
avverso l’ordinanza n. 361/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione, accoglieva
parzialmente l’istanza avanzata da Ghita Axante, volta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati
con le sentenze specificamente indicate. Rilevava, in specie, che i reati sono stati
commessi a significativa distanza di tempo.
2. Ha proposto ricorso, personalmente, il condannato contesta in primo luogo la
continuazione. Quindi, lamenta il mancato riconoscimento della continuazione in relazione
ai restanti reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in
sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994,
n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, si palesano aspecifiche per evidente mancanza di correlazione
con gli argomenti posti a fondamento della decisione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
C ì deciso, il 29 ottobre 2013.
Il onsigliere estensore
Il Presidente
individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena a seguito della