Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4582 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4582 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO DINO N. IL 09/05/1960
avverso la sentenza n. 456/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di D’ANGELO Dino deve essere dichiarato inammissibile.
Con riguardo al primo motivo deve osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno
stabilito, con sentenza n. 47008/2010, che, ai fini dell’applicazione della disciplina
transitoria ex art. 10 L. n. 251 del 5 dicembre 2005, disposizione ostativa
all’applicazione delle norme più favorevoli in tema di prescrizione, il processo deve

condanna di primo grado . Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata
pronunciata il 24.6.2005 e quindi il processo deve ritenersi pendente in appello in data
anteriore all’entrata in vigore dei nuovi e più favorevoli termini di prescrizione.. Poiché
nella vicenda in esame l’imputato è stato ritenuto colpevole di ricettazione realizzata in
epoca prossima ed anteriore al 29.4.1999, ai sensi del combinato disposto degli artt.
157, 158 e 161 c.p., nella loro originaria formulazione, tenuto conto delle sospensioni
indicate dallo stesso ricorrente, la prescrizione non si è ancora verificata poiché il
termine massimo si esaurirebbe solo nel gennaio 2015.
Le censure relative alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato, esse
sono connotate da assoluta genericità ed in ogni caso invitano ad una rilettura nel
merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità, laddove, come nel caso di
specie, la motivazione della sentenza appare coerente e non affetta da manifesta
illogicità. Va ricordato che, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo
di precisare che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (Cass. 4,
5191/2000, imp. Barone, rv. 216473).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

1

considerarsi pendente in grado d’appello subito dopo la pronuncia della sentenza di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.

Così deliberato in Roma il 16.12.2014

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