Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45819 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45819 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORGANTE ANTONIO N. IL 25/12/1967
avverso la sentenza n. 4220/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
MORGANTE ANTONIO fu ritenuto responsabile del reato di furto di energia
elettrica e condannato alla pena di 8 mesi, 20 giorni di reclusione e €100 di
multa;

personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’elemento psicologico del reato, nonché in relazione agli articoli 62-bis e 133
cod. pen., per il diniego delle attenuanti generiche e l’affermazione della
recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
motivazione della sentenza impugnata, senza denunciare alcuna contraddizione o
manifesta illogicità, rileva che l’allacciamento abusivo all’impianto elettrico
riguardava non solo l’appartamento della defunta madre, ma anche l’officina
meccanica dell’imputato sicché questi gestiva un’autofficina non collegata ad un
contatore;
– quanto al diniego delle attenuanti generiche, questo è fondato sugli otto
precedenti penali, molti dei quali specifici, per delitti contro la persona ed il
patrimonio, tra cui l’associazione per delinquere semplice finalizzata alla
consumazione di furti e ed estorsioni, sicché entrambe le statuizioni contestate
dal ricorrente trovano adeguata motivazione;
– che in generale va ricordato che il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti
generiche e sull’affermazione della recidiva sono affidati alla discrezionalità del
giudice di merito e non sono sindacabili in questa sede di legittimità, laddove la
decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica.
D’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il
giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133
cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che
assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n.
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come appunto avvenuto nel caso
di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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