Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45818 del 22/09/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 45818 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
A.A.
contro
B.B.

avverso l’ordinanza n. 6342/14 del GLP presso il TRIBUNALE di AVELLINO del 21/01/2015
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto
dott.ssa M. Giuseppina FODARONI, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente pronuncia.

Data Udienza: 22/09/2016

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 21/01/2015, il GIP presso il Tribunale di Avellino ha
disposto l’archiviazione del procedimento recante i nn. 954/2014 RGNR e 6342/2014
RG GIP, a carico di B.B. per il reato di cui all’art. 589 cod. pen.,
evidenziando come, per gli stessi fatti, fosse stata già esercitata l’azione penale nei
confronti dell’indagato per il diverso reato di cui all’art. 189 C.d.S., nell’ambito del

In particolare, il GIP ha ritenuto che la residua ipotesi di cui all’art. 590 cod. pen.,
per le lesioni cagionate a GAGLIARDI Angelo (che, vittima di un incidente stradale
causato dalla propria imprudente condotta di guida, a seguito del quale era
fuoriuscito dall’abitacolo dell’auto, precipitando sulla corsia di sorpasso e rimanendo
sulla sede stradale, per essere quindi investito dall’autoveicolo condotto dal
B.B.) fosse insussistente, alla luce della riscontrata non incidenza causale delle
lesioni causate sull’evento mortale, avuto riguardo alle risultanze della consulenza
tecnica disposta dal P.M.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, A.A., n.q. di persona offesa nel procedimento recante i numeri 954/2014 RGNR
e 6342/2014 RG GIP, formulando due distinti motivi.
Con il primo, ha dedotto nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 408 cod.
proc. pen., atteso che la deducente (che aveva depositato nomina di difensore nel
diverso procedimento n. 836172011 RGNR contenente richiesta di avviso ai sensi
dell’art. 408 c.p.p.) non aveva però ricevuto alcuna notificazione, poiché – per
asserito evidente errore del P.M. – la diversa ipotesi di cui all’art. 589 cod. pen.
doverosa, a seguito del decesso del figlio della deducente, non era mai stata iscritta
nell’originario fascicolo, ma solo a seguito della denuncia, assumendo formalmente il
procedimento un diverso numero.
Con il secondo motivo, ha dedotto nullità del provvedimento per erronea
applicazione della legge penale (che non indica), contestando in ogni caso il merito
della decisione, in relazione alla quale evidenzia che non sarebbe dato comprendere
in base a quali elementi il GIP . ha disposto l’archiviazione del procedimento.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E’ la stessa parte ricorrente, infatti, a denunciare la manifesta infondatezza della
doglianza inerente la presunta violazione della norma processuale invocata, laddove
ha affermato che la nomina del difensore, unitamente alla dichiarazione ex art. 408
co. 2 cod. proc. pen. era stata depositata nel diverso procedimento penale, nel quale
è già stata esercitata l’azione penale nei confronti del B.B. per la diversa ipotesi
di cui all’art. 189 C.d.S., come affermato nella ordinanza impugnata. Di conseguenza
2

diverso procedimento n. 8361/2011.

non può rilevarsi alcuna nullità ex art. 127 co. 5 codice di rito, uniche deducibili in
sede di legittimità.
Peraltro, il ricorso denuncia anche il difetto del requisito della autosufficienza, nella
misura in cui la parte non ha neppure allegato le ragioni per il riconoscimento della
posizione di p.o. del reato di cui all’art. 189 C.d.S. nell’unico procedimento in cui, per
sua stessa ammissione, ha depositato la nomina e la richiesta ex art. 408 co. 2
c.p.p., essendo stato quello oggetto dell’ordinanza censurata aperto a seguito della
denuncia di soggetto diverso.
Da ciò deriva la manifesta infondatezza anche delle ulteriori censure che, peraltro,

novità, non deducibili con ricorso per cassazione.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente
(v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.186), segue, in base al disposto di cui
all’art. 616 cod.proc.pen., la condanna della stessa al pagamento delle spese
processuali e della somma ritenuta congrua di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrete al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il 22 settembre 2016.
Il Pre idente

Il Consigliere est.

riguardano il merito della decisione e sono, in difetto di allegazione di elementi di

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