Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45817 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45817 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA ROSA FEDERICO N. IL 19/02/1960
avverso la sentenza n. 2079/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado, LA
ROSA FEDERICO era ritenuto responsabile del delitto di lesioni volontarie e
condannato alla pena di 4 mesi e 15 giorni di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, denunciando carenza di motivazione in relazione al trattamento
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita ad invocare un corretto comportamento processuale, a fronte di una
motivazione che fa riferimento sulle modalità violente dell’aggressione sui numerosi
precedenti penali riportate all’imputato, che evidenziano una recidiva più grave di
quella semplice ed è stata contestata;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello, va
dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche;