Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45814 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45814 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTA FRANCOIS GIUSEPPE N. IL 18/08/1984
avverso l’ordinanza n. 465/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
COSTA FRANCOIS GIUSEPPE era condannato per tentato furto aggravato alla
pena di cinque mesi 10 giorni di reclusione €153 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avv. Giovanni Salvaggio, con il quale deduce vizio di
motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio che
doveva essere determinata nel minimo edittale, partendo da una pena base più

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
motivazione della sentenza impugnata, senza denunciare alcuna contraddizione o
manifesta illogicità, rileva che il Costa ha riportato un precedente per un furto
commesso nel luglio del 2011, condanna che, se non è di ostacolo alla
sospensione condizionale la pena, giustifica una pena lievemente superiore al
minimo edittale;
– che in generale va ricordato che il giudizio sulla dosimetria della pena e quello
di bilanciamento delle attenuanti sono rimessi alla discrezionalità del giudice di
merito e non sono sindacabili in questa sede di legittimità, laddove la decisione
sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. D’altra parte
non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda
singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.,
essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono
eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del
18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come appunto avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

bassa;

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