Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45812 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45812 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMARDA GAETANO N. IL 04/01/1984
avverso la sentenza n. 3033/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado CAMARDA
GAETANO è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia
elettrica, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
personalmente, deducendo carenza di motivazione in punto di responsabilità e di
bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a lamentare carenza di motivazione, evitando di confrontarsi con la
motivazione della sentenza, che comunque dava atto che la pronuncia di
condanna è fondata sui rilievi effettuati in occasione del sopralluogo dagli agenti
e dai dipendenti dell’Enel, mentre la doglianza in ordine al bilanciamento tra
circostanze non è stata proposta in sede di appello;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere stensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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