Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45810 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45810 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGOTTA GIUSEPPE N. IL 08/10/1964
POLIZZI RITA N. IL 12/11/1969
avverso la sentenza n. 4335/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
DRAGOTTA GIUSEPPE e POLIZZI RITA furono ritenuti responsabili del reato di
furto di energia elettrica e condannati alla pena di 6 mesi di reclusione e €120 di
multa;

atti separati sottoscritti personalmente, deducendo:
a) il Dragotta, l’errata qualificazione del fatto, come furto invece che truffa, e
l’erroneità del diniego delle circostanza attenuanti generiche;
b) la Polizzi, la carenza di motivazione in relazione al primo motivo di appello,
riguardante i criteri di valutazione delle prove;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili,
a) quanto al Dragotta, perché è assolutamente pacifico che l’impossessamento di
energia elettrica mediante manomissione dei contatori che alteri il sistema di
misurazione dei consumi integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle
cose (art. 624 e 625, comma primo, n.2, cod. pen.) in quanto detta misurazione
ha la funzione di individuare l’entità dell’energia trasferita all’utente e quindi di
specificare il consenso dell’ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la
condotta dell’agente prescinde dall’induzione in errore del somministrante ed è
immediatamente diretta all’impossessamento della cosa per superare la contraria
volontà del proprietario (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174;
Sez. 2, n. 2349 del 21/12/2004 – Ud. (dep. 26/01/2005, Leonardi, Rv. 230696);
– in ordine al diniego delle circostanza attenuanti generiche, per genericità della
doglianza, atteso che la Corte territoriale le ha riconosciute ad entrambi gli
imputati;
b) quanto alla Polizzi, ancora per la palese genericità della doglianza, poiché la
ricorrente si limita a censurare l’affermazione di responsabilità per una errata
valutazione delle prove, senza proporre alcuna specifica critica alla decisione
impugnata;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
2

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro in favore della

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

cassa delle ammende.

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