Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4581 del 29/10/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4581 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA)
sul ricorso proposto da:
CANTALUPO SISSY N. IL 12/01/1976
avverso la sentenza n. 22100/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
27/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 27 settembre 2011 il Tribunale di Roma
ha condannato Cantalupo Sissy alla pena di euro 300,00 di ammenda per il
reato previsto dall’art. 660 cod. pen., perché, per petulanza o altro
biasimevole motivo, mediante ripetute telefonate ed s.m.s., arrecava
molestia a Vecchione Vittorio, chiedendogli di riprendere la relazione tra
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Cantalupo tramite il suo difensore, il quale deduce violazione di legge e
vizio della motivazione, con riguardo all’art. 192 cod. proc. pen., perché il
Tribunale avrebbe affermato la penale responsabilità dell’imputata sulla
base delle sole dichiarazioni della persona offesa, non sottoposte al
necessario preventivo vaglio di attendibilità.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il reato contravvenzionale, oggetto di contestazione, è estinto per
prescrizione, compiutasi nel settembre 2012, sicchè, non sussistendo cause
palesi di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod.
proc. pen., si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.
loro interrotta; in Roma, da giugno 2006 al settembre 2007.