Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4581 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4581 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
DE ANGELIS SILVIO N. IL 28/08/1943

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04d-0/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

DE ANGELIS Silvio con richiesta depositata il 15.10.2014 ha domandato la rimessione
del processo a suo carico pendente davanti al Tribunale di Viterbo deducendo che “la
dott. ssa MATTEIS Silvia possa apparire non essere terzo con l’imputato e ha timore
che la stessa sia prevenuta e non imparziale in toto; e che sussistono gravi situazioni
locali non altrimenti eliminabili “.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’istituto della rimessione ha carattere
eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del Giudice naturale
precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione
restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono
i presupposti per la “translatio iudicii” (v. la citata Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2003 n.
13687 e Sez. 2″ 3 dicembre 2004 n. 3055).
Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale debba intendersi un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel
quale il processo si svolga e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter
essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità
del Giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolga il processo di
merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto
possano configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come
conseguenza di essa.
Si è, poi, affermato che il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone
che partecipino al processo si identifica nel condizionamento che queste persone
subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o
psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, imponga una determinata scelta,
quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario (v.
Cass. Sez. 6^ 10 ottobre 2003 n. 42773). Ancora, si è ulteriormente precisato come
“la “grave situazione locale” che caratterizzi l’istituto sia necessariamente costituita
da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre
in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo,
mentre i comportamenti del Giudice ed i provvedimenti da questi assunti rilevano
solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico
d’una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario (v. Cass. Sez. 6^ 6
febbraio 2004 n. 44570).

1

La richiesta è inammissibile.

Si è, inoltre, affermato (v. Cass. Sez. 4^ 27 aprile 2007 n. 25029) che la richiesta di
rimessione del procedimento, dovendo essere fondata su circostanze gravi, tali da
legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la
serenità e l’imparzialità dei Giudici possano venire seriamente incise e menomate,
con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, non
possa essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi
timori soggettivi dell’imputato.

situazione di fatto esposta dal richiedente integri la fattispecie prevista dalla norma,
così come specificata dalle decisioni di questa Corte ora riportate.
Ritiene il Collegio che la risposta non possa che essere negativa.
Nel caso in esame il dedotto generico pregiudizio addotto dal ricorrente per inficiare
l’imparzialità della sede viterbese non solo è disancorato dal parametro della “grave
situazione locale” esterno alla dialettica del processo, ma consta in vaghi timori
soggettivi dell’imputato. Le lamentate patologie non sono pertanto collegate ad un un
quadro ambientale locale esterno e non integrano quindi “situazioni” tali da
legittimare l’eccezionale rimedio della rimessione.
La richiesta di remissione del processo deve essere pertanto dichiarata inammissibile
e il richiedente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

Tutto ciò premesso in diritto, il tema della decisione consiste nel verificare se la

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