Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45809 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45809 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOLOGNA CRISTINA N. IL 06/08/1969
avverso la sentenza n. 3718/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
BOLOGNA CRISTINA era ritenuta responsabile di furto aggravato di energia elettrica
e condannata alla pena di quattro mesi di reclusione e C 120 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con
atto redatto personalmente, denunciando violazione di legge in relazione all’articolo
163 cod. pen., per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché se è vero che il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto d’ufficio, pur tuttavia la
doglianza non è stata proposta in sede di appello e rappresenta un motivo nuovo, in
contrasto con la disposizione dell’art. 606, comma 3, nella parte in cui prevede la
non deducibilità in Cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello;
– che infatti il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è
delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma
esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della
cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (artt. 581, 1° co, lett.
e) e 591, 1° co., lett. c) cod. proc. pen.) – sono funzionali alla delimitazione
dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con
modalità specifiche al ricorso per cassazione; il combinato disposto dell’art. 606,
comma 3 e dell’art. 609, comma 1, impedisce la proponibilità in cassazione di
qualsiasi questione non prospettata in appello, e, come rileva la più recente
dottrina, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in
sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto
intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso,
infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione
della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché
mai investito della verifica giurisdizionale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
pena, che non necessita di istanza della parte;
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il presidente
Il consigl ere estensore