Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45808 del 09/11/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45808 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
RDINANZ
sul ricorso proposto da:
BARACETTI DONATELLA N. IL 11/07/1964
avverso la sentenza n. 416/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, con parziale riforma di quella di primo grado,
BARACETTI DONATELLA è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto di
furto semplice di 20€ di carburante, provvedendo a rifornirsi al self service di un
distributore per poi allontanarsi senza pagare;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata, avv. Paolo Viola, deducendo l’estinzione del reato per intervenuta
remissione di querela e contestuale accettazione in data 6 dicembre 2014;
che con memoria del 29 settembre 2015 il difensore chiede del procedimento sia
remissione di querela e contestuale accettazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il
reato estinto per remissione di querela, essendo questo procedibile a querela di
parte;
– che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio
idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, nè, in
generale, l’incontrovertibile insussistenza dei fatti;
– che l’estinzione del reato per essere intervenuta remissione di querela
ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina
l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va
rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato
tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
227681), come è avvenuto nel caso di specie;
– che in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio,
perché il reato è estinto per remissione di querela;
– che in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico
della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc.. pen., comma 4);
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato contestato estinto
per remissione di querela. Pone le spese a carico della querelata BARACETTI
DONATELLA.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
chiamato in pubblica udienza, al fine di prendere atto dell’intervenuta