Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45806 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45806 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZARELLA FRANCESCO N. IL 10/11/1980
POMATICO MARIO N. IL 29/03/1984
avverso la sentenza n. 20776/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
MAZZARELLA FRANCESCO e POMATICO MARIO furono ritenuti responsabili dei
reati contestati e condannati alle pene rispettivamente ritenute di giustizia;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi

a) MAZZARELLA FRANCESCO deduce: l’omesso accertamento dell’imputabilità,
pur in presenza di un intervento dell’ambulanza del servizio di igiene mentale al
momento dell’arresto; l’errato riconoscimento delle aggravanti di cui all’articolo
61 numero 2 e 10 cod. pen., escluse dallo stato di alterazione mentale derivante
da infermità fisica o psichica, conseguente al suo stato di tossicodipendenza;
l’errato diniego delle attenuanti generiche;
b) POMATICO MARIO deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al diniego delle attenuanti generiche, fondato erroneamente sulla
modalità dei fatti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, poiché il primo motivo del
MAZZARELLA non è stata proposto in sede di appello e rappresenta un motivo
nuovo, in contrasto con la disposizione dell’art. 606, comma 3, nella parte in cui
prevede la non deducibilità in Cassazione delle questioni non prospettate nei
motivi di appello; infatti il parametro dei poteri di cognizione del giudice di
legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce
in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la
commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.
Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione
(artt. 581, 10 co, lett. e) e 591, 1° co., lett. c) cod. proc. pen.) – sono funzionali
alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle
relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione;
– i restanti motivi sono generici, poiché sia MAZZARELLA, sia POMATICO non si
confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata con le quali sono
riconosciute le aggravanti contestate e sono negate le attenuanti generiche,

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gli imputati, con atto sottoscritto personalmente, con il quale:

senza peraltro addurre valide ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto
riconoscere le attenuanti generiche;
– che in conclusione va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, con le conseguenze
di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consiglier estensore

Il presidente

imputato;

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