Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45804 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45804 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO GIUSEPPE N. IL 15/07/1975
avverso la sentenza n. 103/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ROMANO
GIUSEPPE era dichiarato responsabile di furto con strappo di una borsa e
condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

erronea applicazione di norma penale e vizio di motivazione, in riferimento al
diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., pur in presenza di un
danno di appena C 100, ed all’art. 157 cod. pen., per avere la Corte territoriale
ha omesso di pronunciare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione
prima della decisione di merito;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è congruamente
motivato, facendo riferimento al compendio del furto, rappresentato da denaro
contante per oltre C 100, un telefono cellulare e documenti di identità personale;
la Corte territoriale ha fatto corretta uso del principio giurisprudenziale, per il
quale il danno di speciale tenuità implica un danno patrimoniale subito dalla
parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore
economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 – dep.
04/04/2013, Mbaye, Rv. 255791);
– che anche in relazione alla prescrizione la doglianza è manifestamente
infondata, poiché ai 9 anni del termine ordinario ex art. 157 cod. pen. (6 anni
aumentati della metà per effetto della recidiva contestata) vanno aggiunti 98
giorni di sospensione per effetto di cause di sospensione nel giudizio di primo
grado e dunque, la prescrizione maturava il 17 febbraio 2014, in data successiva
alla decisione di appello del 12 febbraio 2014;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso determina la preclusione per questa
Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129
del codice di rito (fra le quali la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla
sentenza) e comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi
compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,

2

atto redatto dal difensore avv. Angelo Pignatelli, denunciando inosservanza o

anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA