Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45803 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45803 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’AVERSANA ROCCO N. IL 01/09/1980
avverso la sentenza n. 3250/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado,
DELL’AVERSANA ROCCO fu ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione
aggravato in danno di Tafuto Ezio e condannato alla pena di due anni, sei mesi,
20 giorni di reclusione e C 600 di multa;

dell’imputato, avv. Celestino Gentile, con atto affidato a due motivi;
– che il primo motivo attiene a vizio di motivazione e violazione dell’articolo 62,
n. 6, cod. pen., per il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento
del danno, avendo la Corte giudicato incongruo quanto offerto;
– che il secondo motivo attiene a carenza di motivazione in relazione al
trattamento sanzionatorio, poiché è assente il riferimento ai parametri di cui
all’articolo 133 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché:
– il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con
una valutazione di merito non adeguatamente contrastata in questa sede, ha
escluso che sia stata raggiunta la prova di un risarcimento effettivo ed integrale
di tutti i danni cagionati, sottolineando che la somma di C 600 è incongrua sia
rispetto al danno economico, poiché nell’autovettura è stata rinvenuta solo una
minima parte della refurtiva, sia rispetto al danno da effrazione, sia in relazione
al danno morale; l’eventuale accettazione del danneggiato non è di per sé
decisiva, poiché può essere causata da spirito di liberalità o dal timore nei
confronti del reo ed in fatti secondo la giurisprudenza di questa Corte la
circostanza attenuante della riparazione del danno non può essere riconosciuta
sulla base soltanto della generica dichiarazione liberatoria della persona offesa
(Sez. 5, Sentenza n. 13282 del 17/01/2013, Sanchez Jimenez, Rv. 255187; Sez.
2, n. 19663 del 08/04/2010, Albero, Rv. 247118);
– il secondo motivo è generico, poiché non indica le ragioni per le quali il
trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più favorevole;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015

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