Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45801 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45801 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COZZOLINO GIOVANNI N. IL 19/01/1967
avverso la sentenza n. 19002/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado
COZZOLINO GIOVANNI è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato e
condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
dal difensore, avv. Ludovico Montano, deducendo carenza di motivazione in
punto di responsabilità, poiché l’imputato aveva dichiarato di aver agito perché
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a lamentare carenza di motivazione; evitando di confrontarsi con la
motivazione della sentenza, che comunque dava atto fatto che l’imputato non ha
dimostrato di aver tentato di provvedere lecitamente alle proprie necessità,
dedicandosi ad un’attività lavorativa onesta;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
spinto dalla necessità economiche;