Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45800 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45800 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORETTI UMBERTO N. IL 10/03/1963
avverso la sentenza n. 506/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado FIORETTI
UMBERTO è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato in un
esercizio commerciale di tappezzeria e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
dal difensore, avv. Giuseppe De Gregorio, deducendo violazione di legge in punto
di responsabilità, poiché ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 56, comma 3, cod. pen.
poiché all’arrivo delle forze dell’ordine l’imputato si trovava già distante dalla
porta che aveva tentato di aprire, avendo abbandonato l’originario proposito di

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a dedurre la ricorrenza dell’esimente, evitando di confrontarsi con la
motivazione della sentenza, che la escludeva motivatamente in punto di fatto
rilevando che gli agenti, chiamati dal portiere dello stabile, appena entrati si
imbattevano nel complice, che cercava frettolosamente di uscire all’esterno del
cortile, mentre l’imputato veniva trovato ancora all’interno del locale;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

commettere il reato;

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