Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4580 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4580 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 29/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ISMETA N. IL 18/01/1984
avverso la sentenza n. 833/2012 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Ci/L–

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 novembre 2012 il Giudice di pace di Milano ha
condannato Hrustic Ismeta alla pena di euro 7.000 di ammenda per il reato
previsto dall’art. 10bis d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, convertito in
ricorso per cassazione, la Hrustic tramite il difensore, avvocato Maira

reato in virtù della Direttiva europea n. 115/2008 e ha lamentato
l’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non abilitato
alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art. 613,
comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato
impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione
del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente
e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297
del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

Cacucci del foro di Milano, la quale ha dedotto che il fatto non costituirebbe

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