Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 458 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 458 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MAZZONI PAOLO N. IL 16/08/1946
avverso l’ordinanza n. 1066/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
07/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMIC1S;
40W/sentite le conclusioni del PG Dott. V ,’7-0
m( 3 rto 5; o

Uditi difensor Avv.;

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/

Data Udienza: 20/11/2012

‘MP!

RITENUTO IN FATTO

2. Avverso la predetta decisione del Tribunale di Firenze ricorrono i difensori di fiducia
di Mazzoni Paolo, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

2.1. violazione di legge ex art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione all’art. 299, commi 1 e 2,
c.p.p., ed agli artt. 274 e 275 c.p.p., non avendo l’impugnata decisione preso in
considerazione i fatti nuovi intercorsi dal momento dell’esecuzione dell’arresto in data 11
giugno 2012 (l’indagato, infatti, già in pensione dalla Provincia di Pistoia a far data
dall’agosto 2011, aveva dismesso una serie di attività in qualche modo ricollegabili ai
fatti-reato oggetto delle indagini, ossia: dimissioni da tutti gli incarichi in essere quale
direttore dei lavori su proposta di quella provincia; cancellazione dall’Ordine degli
Ingegneri della medesima provincia e recesso dall’associazione professionale C.M.A. di
Iacopo Mazzoni e Claudio Cadonici, nella cui compagine era entrato a far data dal
giugno 2012), escludendo pertanto la valutazione dell’affievolimento delle esigenze
cautelari nella fase applicativa e la specifica idoneità e adeguatezza della misura a
fronteggiare le esigenze cautelari nel caso concreto ravvisabili;

2.2. violazione di legge ex art. 606, lett. c), c.p.p., per mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione adottata dal Tribunale a sostegno della permanenza della misura
custodiale in atto, con specifico riguardo alla minore afflittività della detenzione
domiciliare in rapporto alla custodia carceraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo il ricorrente dichiarato, con
formale atto di rinuncia al ricorso pervenuto presso la Cancelleria di questa Suprema
Corte il 16 novembre 2012, di non avere più interesse a coltivarlo, in quanto,
successivamente alla sua proposizione, ha ottenuto dal Tribunale del riesame di Firenze
la richiesta sostituzione della misura custodiale con la diversa misura degli arresti
domiciliari.
A seguito della concessione degli arresti domiciliari, pertanto, è venuto meno l’interesse
al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che sperava di ottenere in questa
Sede.
4. E’ noto che la rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che
consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto
1

1. Con ordinanza del 7 agosto 2012 il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello proposto
dai difensori di Paolo Mazzoni — indagato, in veste di promotore ed organizzatore, per i
reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di corruzione
propria e di turbativa d’asta, oltre che per i relativi reati-fine — avverso l’ordinanza del
G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia in data 4 luglio 2012, che rigettava l’istanza di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma, li, 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore

della inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla Cancelleria
del giudice “ad quem” (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, dep. 18/10/2011, Rv. 250787).
Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel caso di
inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza
d’interesse determinata, come nell’evenienza sopra illustrata, da fatti indipendenti dalla
volontà del ricorrente, è da escludere che quest’ultimo debba essere gravato della
condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616
cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, dep. 01/03/2012, Rv. 252910; Sez. 2, n.
30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, Rv. 234859).

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