Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45798 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45798 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHUK VITALIY N. IL 04/10/1990
avverso la sentenza n. 1567/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che Con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado ZHUK
VITALIY è stato condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate e
condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
dal difensore, avv. Pietro Cesararo, deducendo vizio di motivazione in punto di
responsabilità, fondata sulle parole della persona offesa e sul referto medico,
ignorando la possibilità di una legittima difesa;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a dedurre la legittima difesa, evitando di confrontarsi con la motivazione
della sentenza, che la escludeva motivatamente in punto di fatto anche sotto il
profilo dell’eccesso colposo, per carenza dei presupposti previsti dall’articolo 52
cod. pen. ed in specie sia dell’aggressione ingiusta, sia della reazione legittima,
avendo l’imputato cercato un pretesto per litigare;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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