Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45797 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45797 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAJKOVIC RADOVAN N. IL 05/08/1972
avverso la sentenza n. 4408/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo TRAJKOVIC
RADOVAN è stato condannato per il reato di tentato furto in abitazione e
condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto
dal difensore, avv. Domenico Naccari, deducendo carenza di motivazione in
punto di responsabilità;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a lamentare carenza di motivazione, evitando di confrontarsi con la
motivazione della sentenza, che comunque dal fatto che motivi di appello
riguardavano esclusivamente la sussistenza del recidiva, le attenuanti generiche
il trattamento sanzionatorio;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
CONSIDERATO IN DIRITTO