Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45796 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45796 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERTIC FLORIN N. IL 26/07/1979
MOTOROIU ALIN IONUT N. IL 26/05/1992
avverso la sentenza n. 4041/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado MERTIC
FLORIN e MOTORIU ALIN IONUT erano ritenuti responsabili del delitto di furto in
luogo di privata dimora e condannati alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati, con atto sottoscritto personalmente, deducendo vizio di motivazione in
relazione all’affermazione di responsabilità, poiché il giudice si è limitato ad
affermare l’insussistenza di elementi per addivenire ad una sentenza assolutoria ex

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità, poiché la motivazione
della sentenza fa riferimento alle precise ed inequivoca le emergenze del verbale di
arresto, di stabile per la decisione, dando atto peraltro che negli appelli non era
stata formulata alcuna contestazione in ordine all’affermazione di responsabilità;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello, va
dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

art. 129 cod. proc. pen.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA