Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45794 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45794 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NANNO GIOVANNI N. IL 01/10/1976
avverso la sentenza n. 13/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado DI NANNO
GIOVANNI era ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato di carburante
e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, deducendo vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità, motivata per relationem richiamando quella di
primo grado e trascurando la doglianza formulata con l’atto d’appello, nel quale si

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché trascura del tutto
la motivazione della sentenza, nella quale si osserva che l’imputato fu identificato
alle 1:45 e trovato in possesso di alcune taniche di colore bianco e che, dopo circa
45 minuti, si trovava nei pressi di un furgone dal quale scorreva benzina dentro una
Xanica, dello stesso tipo di quelle nottate nel portabagagli, mentre il complice, che
già si trovava in sua compagnia in occasione del primo controllo, era vicino al
veicolo; di conseguenza, considerata l’ora notturna e tutte le circostanze, il fatto
che si trovasse qualche metro più in là non escludeva il concorso nel reato;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello, va
dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere stensore

Il presidente

evidenziava l’estraneità dell’imputato al fatto;

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