Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45793 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45793 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPALEO AGOSTINO N. IL 25/08/1946
avverso la sentenza n. 256/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, PAPALE°
AGOSTINO era ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta
documentale (nella qualità di amministratore unico dell’impresa Costruzioni s.a.s. di
Papaleo Agostino) e condannato alla pena di giustizia;

Antonio Ludovico, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’assenza di atti distrattivi o dissipativi delle risorse economiche della
società, anche sotto il profilo soggettivo, e, quanto alla bancarotta documentale,
perché la condotta dell’imputato è stata meramente omissiva; infine si deduce
l’intervenuta prescrizione del reato, anche previa derubricazione del delitto
contestato in quello previsto dall’articolo 217 della legge fallimentare;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la motivazione
della decisione impugnata ricostruisce la bancarotta documentale non solo sulla
base della mancata collaborazione con il curatore fallimentare e del mancato
deposito della contabilità, ma sul fatto che l’omissione della tenuta delle scritture
abbracciava quasi l’intera vita della società ed in particolare le fasi di adozione del
regime di contabilità semplificata, rispetto alle quali le scritture dovevano
considerarsi di fondamentale importanza per ricostruire i movimenti ed i flussi
finanziari della società;
– che a fronte di tale motivazione il ricorso fa riferimento ad una serie di principi
giurisprudenziali, richiamando decisioni anche piuttosto datate di questa Corte,
riguardanti il diverso reato di bancarotta patrimoniale o del tutto inconferenti
rispetto all’illustrata motivazione;
– che pertanto il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di
appello, va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di
una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.

(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che anche in relazione alla prescrizione la doglianza è manifestamente infondata;
va chiarito che il dato normativo è inequivocabile e l’interpretazione di questa
Suprema Corte assolutamente pacifica, nel senso che il termine di prescrizione va
calcolato facendo riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (da
ultimo, Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 – dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712;

elemento costitutivo del reato (Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv.
247299), per cui il dies a quo va identificato nel 21 dicembre 2004 e dunque la
prescrizione matura il 21 giugno 2016, considerando il solo termine di 12 anni e 6
mesi e prescindendo da eventuali cause di sospensione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al versamento di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere est nsore

Il presidente

Sez. 5, n. 39307 del 18/09/2007, Botticelli, Rv. 238183) poiché detta declaratoria è

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