Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45792 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45792 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIBERTI NICOLA N. IL 19/10/1979
avverso la sentenza n. 4173/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado resa
all’esito di rito abbreviato, LIBERTI NICOLA era dichiarato responsabile di furto
aggravato di una bicicletta e condannato alla pena di tre mesi di reclusione C 100
di multa;

atto sottoscritto personalmente, denunciando inosservanza o erronea
applicazione di norma penale e vizio di motivazione, in riferimento
all’utilizzazione di una confessione resa in sede di dichiarazioni spontanee poi
negate in sede di interrogatorio ed al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
cod. pen., poiché la mera circostanza che l’oggetto del furto è stata una bici
mountain bike non era in grado di ritenere dimostrato un valore economico non
esiguo; anche il trattamento sanzionatorio, secondo il ricorrente, poteva essere
più contenuto, con l’applicazione dei minimi edttali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
per consolidata giurisprudenza, ribadita anche recentemente (Sez. 5, n. 44829
del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262192; conf. Sez. 1, n. 35027 del 04/07/2013,
Voci, Rv. 257213; Sez. 2, n. 44874 del 29/11/2011, Tutrone, Rv. 251360; Sez.
6, n. 8675 del 26/10/2011 – dep. 06/03/2012, Labonia, Rv. 252279), le
dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono
probatoriamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. In proposito – giova ricordare
– l’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sancendo la inutilizzabilità
(esclusivamente) nel dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese
dall’indagato, ne consente, invece (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), la piena
e incondizionata utilizzazione nei riti alternativi non dibattimentali e, pertanto,
nel giudizio abbreviato;
– che il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è congruamente
motivato, facendo riferimento al compendio del furto, rappresentato da una bici
mountain bike, della quale in ricorso non viene contestata la perfetta efficienza e
dunque il valore pressoché irrilevante, se non linea puramente astratta, in
mancanza di un accertamento in concreto; la Corte territoriale ha fatto corretta

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

uso del principio giurisprudenziale, per il quale il danno di speciale tenuità
implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza
diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2,
n. 15576 del 20/12/2012 – dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 255791), escluso nel
caso di specie con motivazione non manifesta illogica o contraddittoria;
– che in punto di pena,covunque estremamente contenuta, la motivazione fa

sulla dosimetria della pena, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non
è sindacabile in questa sede di legittimità, essendo la decisione motivata in modo
conforme alla legge e ai canoni della logica. D’altra parte non è necessario, a
soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163), come appunto avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

leva sui vari precedenti penali dell’imputato, anche specifici, per cui il giudizio

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