Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45791 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45791 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIDO MARIANO N. IL 01/11/1927
avverso la sentenza n. 4948/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
LUCIDO MARIANO fu ritenuto responsabile di minaccia grave in danno di Sgroi
Isabella e Butera Pino, mediante l’uso di liquido infiammabile gettato
nell’androne di ingresso dell’abitazione delle vittime;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.

esame dei motivi di appello, poiché illogicamente si era desunta la prova del
versamento di liquido infiammabile (la cui reale natura è rimasta peraltro
indimostrata) dalle parole pronunciate successivamente dall’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché le
doglianze in punto di affermazione di responsabilità attengono a profili di fatto,
operazione questa sottratta al giudizio di legittimità, stante la preclusione per il
questa Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola; Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,
Rv. 253099);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

Sergio Visconti, deducendo vizio di motivazione sotto il profilo della carenza di

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