Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45790 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45790 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCO MARCO N. IL 26/04/1989
avverso la sentenza n. 212/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, RICCO
MARCO fu ritenuto responsabile del furto di un motoveicolo, sottratto da un
garage ove il mezzo era custodito e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Cesare Badolato, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione: a) alla valutazione della confessione del complice
responsabile del delitto; b) all’esistenza di un’amissione dei fatti da parte
dell’imputato, in realtà mai intervenuta; c) all’errata valutazione di elementi
indiziari (una frenata dell’auto e il ritrovamento di due cacciavite all’interno
dell’auto, di proprietà del fratello) insufficienti a superare il ragionevole dubbio in
ordine alla responsabilità del Ricco;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché le
doglianze in punto di affermazione di responsabilità attengono a profili di fatto: il
ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi su cui è fondata la
valutazione dei giudici di merito (in particolare la confessione di Antonuccio
Giuseppe), operazione questa sottratta al giudizio di legittimità, stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le
tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola; Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255
del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099);
– che il ricorrente ripropone le medesime doglianze già oggetto dell’atto
d’appello, ignorando la specifica motivazione della Corte territoriale, la quale ha
evidenziato l’inattendibilità delle dichiarazioni di Antonuccio, nella parte in cui
non chiariscono le modalità del casuale incontro alle 4:00 del mattino sul luogo
del furto (secondo la versione dello stesso), in presenza di emergenze fattuali
contrarie, che deponevano per l’affermazione di responsabilità anche del Ricco,
rappresentate da un primo avvistamento ad opera dei carabinieri alle ore 4:15
dell’auto guidata dal Ricco in direzione del luogo di consumazione del furto, da
un secondo avvistamento verso le 5:00 in direzione opposta con la moto rubata
a traino, dal tentativo di abbandono maldestro della refurtiva e,
successivamente, dal tentativo di eludere il posto di blocco in direzione opposto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
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minorenne, Antonuccio Giuseppe, il quale si era accusato di essere l’unico
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
cassa delle ammende.