Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4579 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4579 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EMMOLO GIOVANNI N. IL 05/06/1977
GS8k0i O
entenza n. 2~ TRIBUNALE di MODICA, del
avverso
109/07/2012 J410112011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 11 luglio 2011 il Tribunale di
Modica ha condannato Emmolo Giovanni alla pena di euro 180 di ammenda
per la contravvenzione prevista dall’art. 651 cod. pen., perché, richiesto
dall’ispettore della polizia municipale, Rosario Cannizzaro, nell’esercizio
delle sue funzioni, si rifiutava di declinare le proprie generalità; in Modica, il
20 maggio 2007.

aggravata in danno del Cannizzaro, commesso nel medesimo contesto
spazio-temporale, per difetto di querela.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, convertito in

ricorso per cassazione con ordinanza del 9 luglio 2012 della Corte di appello
di Catania, l’Emmolo personalmente per contestare la ricostruzione dei fatti
e la loro interpretazione come esposta dal Tribunale, il quale aveva ritenuto
non credibili le testimonianze dei testimoni a discarico, disponendo la
trasmissione dei relativi verbali al pubblico ministero, emergendo a loro
carico gli estremi del reato di falsa testimonianza.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. L’impugnazione, convertita in ricorso per cassazione, risulta proposta
per motivo non consentito nel giudizio di legittimità, espressamente
postulando una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel merito,
senza rilevare alcun specifico vizio della decisione impugnata, la quale, con
motivazione adeguata e coerente, apprezzata l’attendibilità della persona
offesa e della sua denuncia e rilevate, invece, le evidenziate contraddizioni
in cui erano incorsi i testimoni e lo stesso imputato rispetto alle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, ha ricostruito il fatto
in termini conformi a quelli enunciati nel capo di imputazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della

Con la stessa sentenza l’Emmolo è stato prosciolto dal delitto di ingiuria

causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

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