Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45789 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45789 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURTI FABIO N. IL 31/07/1989
avverso la sentenza n. 931/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
CURTI FABIO fu ritenuto responsabile di furto aggravato di una bicicletta, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo
violazione di legge in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze
attenuanti generiche, che andava invece formulato in termini di prevalenza
quod

plerumque accidie
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché a fronte di doglianze generiche
deve ritenersi che la motivazione del trattamento sanzionatorio sia
complessivamente adeguata, laddove sottolinea che il fatto stesso dì essersi
premuniti di un tronchese sta a dimostrare come l’azione fosse stata
programmata ed indica intensità del dolo ed una certa capacità a delinquere;
– che la linea argomentativa del giudice non presta il fianco a censura, rendendo
adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata ove si consideri che
per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014,
Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi
è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo
conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare
l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione
tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente
l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale
giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere este sore

Il presidente

considerate le risultanze processuali ed in base al principio dell’id

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