Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45788 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45788 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUSTI JONNY N. IL 12/01/1969
avverso la sentenza n. 5646/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a GIUSTI JONNY per il reato di furto in abitazione la pena concordata con
la pubblica accusa nella misura di 1 anno, 2 mesi di reclusione e 300€ di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce carenza di motivazione in
riferimento alla determinazione della pena, rimessa a formule stereotipate;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto in quanto con riferimento alla
congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio
consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi
dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il
profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione,
è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio
valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di
averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fattoreato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209),
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato
finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle
volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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