Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45787 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45787 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUTIERYEZ PERALTA 414/GUSTINO N. IL 02/05/1985
VICENTE CAMA CINTHIA PAOLA N. IL 03/03/1984
PESSOA EMILIO N. IL 18/09/1987
avverso la sentenza n. 6694/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
26/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a GUTIERREZ PERALTA AUGUSTINO, PESSOA EMILIO e VINCENTE
CAMA per diversi reati di furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di un anno di reclusione e 400 C di
multa;
imputati, con atto separato sottoscritto personalmente, con il quale si deduce vizio
di motivazione in riferimento al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle
attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, poiché
nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg.
c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e
per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129
c.p.p. conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari,
Rv. 214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539);
– che con riferimento al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti la
doglianza è comunque anche assolutamente generica, poiché nemmeno vengono
indicate le ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto considerare prevalenti le
attenuanti generiche;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun imputato;
2
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di nnillecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il presidente
Il cojjigliere estensore