Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45784 del 09/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 45784 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

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sul ricorso proposto da:
MARTINO GIUSEPPE N. IL 06/01/1976
avverso la sentenza n. 1060/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

FATTO E DIRITTO
Martino Giuseppe ricorre avverso la sentenza 21.5.14 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 29.3.13 del Tribunale di Marsala-sezione di Castelvetrano con la quale è
stato condannato, per i reati di lesioni continuate, danneggiamento e porto illegale di martello,
unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di mesi otto di reclusione.

merito basato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei testi Magro, Milazzo e
Bertolino, mentre quanto al concetto di ‘malattia’, la stessa non era configurabile essendo alla p.o.
§tato attribuito da sanitari del Pronto soccorso i codici di urgenza bianco e verde, per cui al più
poteva parlarsi di percosse, mentre il porto del martello era giustificato dal lavoro di muratore che
l’imputato svolgeva.
OsserVa la Corte che, quanto alla contravvenzione sub b), essendo la stessa stata commessa il
26.6.06, era prescritta già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (29.3.13) e
pertanto sul punto deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il
reato estinto ai sensi dell’ art.157 c.p.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai reati di lesioni e danneggiamento, il
0

cui termine prescrizionale massimo è decorso successivamente alla pronuncia della sentenza di
secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Roma, 9 novembre 2015
;
IL CÓNGLIERE
estensore

/ PRkSIDENIE

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di

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