Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45783 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45783 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DINCA GABRIEL N. IL 13/05/1971
CRISTEA ARDRIAN GABRIEL N. IL 25/05/1977
avverso la sentenza n. 862/2014 TRIBUNALE di LECCO, del
07/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Dinca Gabriel e Cristea Adrian Gabriel ricorrono avverso la sentenza 7.8.14, emessa dal Tribunale
di Lecco ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto
aggravato, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi due, giorni venti
di reclusione ed € 120,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

pronunciato sulla richiesta di sospensione condizionale della pena detentiva.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti — che non comprendeva il riconoscimento del beneficio di cui
all’art.163 c.p., non richiesto dagli imputati, come risulta dal verbale di udienza – e, dall’altro, ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIGT
;1/41,
estensore

,P RESIDENTE

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essersi il giudice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA