Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45781 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45781 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUCCI VINCENZA N. IL 15/04/1968
avverso la sentenza n. 992/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Pucci Vincenza ricorre avverso la sentenza 15.10.14 della Corte di appello di Milano con la quale,
in riforma di quella in data 26.6.13 del Tribunale di Monza, appellata dal Procuratore generale, con
la quale, esclusa l’aggravante della violenza sulle cose, è stata dichiarata l’improcedibilità
dell’azione penale per mancanza di querela, è stata dichiarata colpevole del reato di tentato furto
aggravato ascrittole e, concesse le attenuanti ex artt.62 n.4 e 62-bis c.p., con giudizio di prevalenza,

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,
violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per non essere rimasto provato che la Pucci e la
coimputata (non ricorrente) Fortino Simona avessero tolto le etichette e le placche antitaccheggio
dalla merce esposta in vendita, non avendo il teste De Michele, addetto alla sicurezza del
supermercato, notato la rimozione da parte delle imputate, per cui — secondo la difesa — le placche
potevano anche mancare sugli articoli sottratti.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i
giudici concesso il beneficio di cui all’art.163 c.p. e quello della non menzione della condanna,
senza alcuna motivazione sul punto, pur essendo la Pucci, al momento del fatto, incensurata.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la contestata aggravante sia configurabile per avere il teste De
Michele, capo turno della sicurezza presso il Centro commerciale `Auchan’ di Monza, dichiarato
che sui beni sottratti erano stati apposti, proprio quella mattina, prima dell’apertura al pubblico, i
necessari dispositivi antitaccheggio.
Inoltre — come rimarcato ancora dalla Corte milanese – dall’esame dei filmanti delle telecamere
posizionate nell’esercizio commerciale, risultava chiaramente che le due imputate avessero agito in
concorso, venendo poi fermate e trovate in possesso non solo della refurtiva, ma anche di
tronchesini idonei a forzare i dispositivi antitaccheggio che nella specie, infatti, erano stati asportati
con violenza.

è stata condannata alla pena di mesi due di reclusione ed € 150,00 di multa.

Legittimamente all’odierna ricorrente non sono stati riconosciuti i benefici di legge, avendo i
giudici fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art.133 c.p., in ragione dell’implicita quanto
evidente prognosi negativa derivante dall’apprestamento non occasionale di arnesi (tronchesine) per
commettere furti in esercizi commerciali, donde la rilevata assenza di elementi da cui desumere che
l’imputata si asterrà in futuro dal commettere altri reati.

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONyLI RE estensore

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Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

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