Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45780 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45780 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTUCCI LUCA N. IL 05/01/1966
avverso la sentenza n. 41/2013 TRIBUNALE di MASSA, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Santucci Luca ricorre avverso la sentenza 28.4.14 del Tribunale di Massa che ha confermato quella
in data 2.7.13 del locale Giudice di pace con la quale è stato condannato, per i reati di lesioni e
ingiurie, alla pena complessiva di € 800,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Santucci aveva riportato lesioni (per le quali non aveva sporto querela), come risultante dalla
documentazione sanitaria prodotta, per cui ben poteva trovare applicazione l’esimente della
legittima difesa, sia pure putativa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo il giudice di appello, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità
o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Santucci derivi dalle dichiarazioni della
p.o. Andreazzoli Massimo — la cui attendibilità non è sostanzialmente in discussione — corroborate
da quelle rese dal teste Margara Luciano, secondo cui l’odierno ricorrente era intervenuto in una
discussione insorta tra altre persone e che aveva coinvolto anche l’Andreazzoli nei cui confronti
Santucci, in preda all’ira, aveva posto in essere un’aggressione unilaterale, afferrandolo per la testa
e spintonandolo fino a provocargli le lesioni di cui all’imputazione e senza che la p.o. avesse a sua
volta reagito in alcun modo, come dichiarato anche dagli altri testi esaminati.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per non avere il giudice di secondo grado considerato che anche il

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL PySIDEy TE
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IL CON3G,IE
/Eestensore

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