Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45779 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45779 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARINO FRANCESCO N. IL 04/01/1950
avverso la sentenza n. 11/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Guarino Francesco ricorre avverso la sentenza 12.6.14 del Tribunale di Palermo con la quale, in
parziale riforma di quella in data 11.12.13 del locale giudice di pace, è stata determinato in € 700,00
l’ammontare del risarcimento dei danni in favore della parte civile, Pisciotta Concetta, con
conferma della condanna, per il reato di cui al comma 2 dell’art.582 c.p., alla pena di € 1.000,00 di

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. , per carenza di
motivazione, avendo i fatti di causa trovato origine nel rapporto sentimentale ormai deterioratosi fra
le parti, ma essendosi il tribunale limitato a dare credito alle dichiarazioni della p.o. senza
considerare le doglianze al riguardo evidenziate con l’atto di appello ed apoditticamente ritenendo
tali dichiarazioni compatibili con , senza affidarsi alla valutazione di un
esperto.
Osserva la Corte che il ricorso si presenta del tutto generico e manifestamente infondato, avendo il
giudici di appello congruamente motivato circa la responsabilità del Guarino, quale risultante dalle
dichiarazioni della p.o. Pisciotta Concetta — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – ,
secondo cui era stata aggredita dall’ex convivente con colpi al viso e alla regione toracica.
Tali dichiarazioni erano state riscontrate — ha correttamente evidenziato il tribunale — sia dagli
operanti immediatamente intervenuti, che avevano constatato la presenza sul posto del Guarino, che
dai risultati della certificazione medica attestante , pienamente compatibili con la descritta
aggressione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 novembre 2015

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