Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45776 del 09/11/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45776 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Z.W.  parte offesa nel procedimento
c/
X.Y.
avverso l’ordinanza n. 518/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Z.W. , p.o. nel procedimento a carico di X.Y. , indagato per ì reati di cui agli
artt.660 e 595 c.p., ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 2.10.14 dal G.i.p. di
Napoli, reputandola viziata per mancanza di motivazione e per violazione di legge, avendo il
giudice apoditticamente affermato di condividere le argomentazioni poste dal p.m. a sostegno della
propria richiesta di archiviazione, senza considerare la condotta gravemente denigratoria posta in

figura professionale, ma soprattutto personale dell’Avvocato Z.W. , in assenza di alcuna delle
cause di giustificazione e tanto meno di quella rappresentata dalla ritenuta finalità dell’indagata di
ottenere non meglio specificate informazioni dal coniuge separato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

essere dalla X.Y. , con l’invio di fax trasmodanti in una ingiustificata aggressione non solo alla

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 novembre 2015

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IL PRESIDENTE

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IL COlgI IERE

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