Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45775 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45775 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORDEI DANIELA MARIA N. IL 25/03/1990
ILIE CATALIN CIPRIAN N. IL 13/07/1981
OPREA VIOREL MIHAITA N. IL 16/07/1985
avverso la sentenza n. 1150/2014 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Bordei Daniela Maria, Ilie Catalin Ciprian e Oprea Viorel Mihaita ricorrono avverso la sentenza
16.10.14, emessa dal Tribunale di La Spezia ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata
applicata, per il reato di tentato furto aggravato in una sala giochi, a Bordei e Ile, concesse ad
entrambi attenuanti generiche equivalenti, la pena — condizionalmente sospesa per la sola Bordei di mesi quattro di reclusione ed e 300,00 di multa ciascuno; a Oprea, in continuazione con il reato

ed 70,00 di multa.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con tre distinti atti di
identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice
motivato in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 c.p.p., né in
ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che non comprendeva il riconoscimento
delle attenuanti generiche, né i ricorrenti hanno dedotto alcunché al riguardo – e, dall’altro, ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del
verbale di arresto in flagranza degli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.500,00.

di cui alla sentenza 25.3.13 del Tribunale di Genova, la pena di mesi uni, giorni dieci di reclusione

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015

IL CO3IG ERE estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA