Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45773 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45773 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAKHI MHAMMED N. IL 01/01/1964
avverso la sentenza n. 5395/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
05/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

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Salchi Mhammedkvverso la sentenza 5.11.14, emessa dal Tribunale di Brescia ai sensi degli

artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concessa
l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., equivalente alle contestate aggravanti e ritenuta la
continuazione con ì fatti di reato di cui alla sentenza 27.12.13 (irr.le il 18.2.14) del Tribunale di
Brescia, la pena complessiva di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla ritenuta insussistenza
della cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p., pur emergendo .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alla comunicazione della notizia di reato 13.9.14
dei CC di Cazzago San Martino.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle partì, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza dì legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
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