Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45772 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45772 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL QARNI MBAREK N. IL 04/06/1983
PUIU MARIANA ALISA N. IL 02/08/1994
avverso la sentenza n. 2424/2014 TRIBUNALE di VERONA, del
01/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

El Qarni Mbarek e Puiu Mariana Alisa ricorrono avverso la sentenza 1.8.14, emessa dal Tribunale
di Verona ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto
aggravato in concorso, a El Quarni, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi
quattro di reclusione ed E 200,00 di multa; a Puiu, concesse attenuanti generiche prevalenti, la pena
— condizionalmente sospesa — di mesi tre di reclusione ed E 150,00 di multa.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla eventuale sussistenza di
cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata , si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto e alla denuncia della p.o.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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