Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45770 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45770 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLIO SERGIO N. IL 02/04/1942
avverso la sentenza n. 14/2013 TRIBUNALE di TREVISO, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/11/2015
Bellio Sergio ricorre avverso la sentenza 10.4.14 del Tribunale di Treviso con la quale, in parziale
riforma di quella in data 12.6.13 del locale giudice di pace, è stato ridotto l’importo relativo alla
quantificazione dei danni in favore della parte civile, ad € 1.500,00 complessivi, con conferma della
condanna alla pena di € 1.000,00 di multa per il reato di cui all’art.582 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,
le dichiarazioni della p.o. riscontrate da quelle rese dai testi Gagliano Caterina e Nasato Fiorella che
nulla invece avevano potuto vedere in quanto separate da un muro rispetto al luogo di svolgimento
dei fatti, trovandosi cioè assieme alla teste Svetlana la quale aveva riferito di non avere potuto
vedere quanto accaduto non avendo la visuale libera.
Inoltre — prosegue il ricorrente — non corrispondeva al vero che egli aveva ammesso di aver alzato
le mani contro Cester Gianni, ma invece che, mentre era chinato a lavare un secchio, avendo visto
avventarglisi contro il Cester, nel tentativo di bloccare la potenziale aggressione aveva aperto una
mano (in cui era finito il collo della parte civile) ed aveva alzato l’altra
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere
stata riconosciuta l’esimente, quanto meno putativa, della legittima difesa, essendosi trattato di un
comportamento volto a bloccare l’aggressore, tenendolo a distanza per evitare di essere colpito al
collo, essendo stato in precedenza sottoposto ad intervento chirurgico di `endartectomia carotidea
sinistra’.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Bellio derivi dalle dichiarazioni della p.o.
Cester Gianni, corroborate dagli esiti della certificazione dei sanitari del Pronto soccorso nonché da
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere il giudice di secondo grado ritenuto
quelle rese dai testi Gagliano e Nasato, concordi nel riferire di aver visto il Bellio colpire con pugni
il Cester, il quale era rimasto immobile.
Legittimamente, pertanto, è stata esclusa l’esimente, anche nella forma putativa, della legittima
difesa, nessun atteggiamento violento del Cester essendo stato notato da alcuno.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in