Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4577 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4577 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE VUONO GIANFRANCO N. IL 05/03/1978
avverso la sentenza n. 1212/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di DE VUONO Gianfranco deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente censura l’apparato motivazionale della sentenza della Corte d’Appello di
Catanzaro lamentando un’assenza di motivazione in ordine alle specifiche censure mosse alla
sentenza di primo grado
Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della

conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d’appello
sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il
giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all’esame delle censure dell’appellante, ha
fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, l’ambito della
necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello risulta correlato alla qualità e alla
consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di
questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice,
oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice
dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti
superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni
adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante,
sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice
del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in
termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o
inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. ( Cass. N. 6221 del 2006 Rv.
233082, N. 38824 del 2008 Rv. 241062, N. 12148 del 2009 Rv. 242811;Cass. Sez. 6, 20-42005 n. 4221).
Nel caso in esame, il giudice d’appello, seppure con una motivazione stringata ha risposto in
modo specifico a tutte le doglianze avanzate dall’appellante, richiamando la completa
motivazione del giudice di primo grado solo con riguardo alle questioni di fatto già
adeguatamente esaminate dal Tribunale di Cosenza, dando atto della corretta qualificazione
giuridica del fatto sul presupposto accertato in fatto che la violenza si è estesa alla persona.
La doglianza in punto pena é generica. Il ricorrente si limita a contestare l’eccessività della
pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p. Così come ha dato atto della non concedibilità delle circostanze attenuanti
generiche stante i precedenti penali.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del

1

sentenza di appello, ha avuto modo di affermare che l’integrazione della motivazione tra le

procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00

Così deliberato in Roma il 16.12.2014

euro.

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