Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45769 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45769 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLAMACINA DONATELLA N. IL 17/09/1959
avverso la sentenza n. 962/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Bellamacina Donatella ricorre avverso la sentenza 17.1.14 della Corte di appello di Catania che ha
confermato quella in data 20.11.12 del Tribunale di Catania-sezione di Acireale con la quale è stata
condannata, per i reati di furto aggravato e violazione dell’art.495 c.p., alla pena
condizionalmente sospesa — di mesi sette di reclusione ed C 154,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

giudizio di colpevolezza formulato sulla base di semplici indizi, in assenza, quanto al furto, di
fotogrammi ritraenti l’imputata in flagranza di reato.
Con il secondo motivo, relativo al reato di cui all’art.495 c.p., si lamenta come i giudici di appello
abbiano ritenuto un presunto dolo specifico nell’avere l’imputata fornito un falso nome di
battesimo, laddove la donna aveva fornito un nome similare (Antonella/Donatella) non integrante
una falsa identità, perché al procedimento a suo carico non era stato arrecato pregiudizio.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché reiterativo delle
doglianze già avanzate con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte catanese, sia
perché manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali evidenziato come la responsabilità per
il reato di furto riposi sulle dichiarazioni della p.o. Corvo Cinzia — la cui attendibilità non è in
discussione — corroborate dalla documentazione fotografica acquisita ritraente l’imputata mentre
rovista nei cassetti ove erano custoditi i gioielli oggetto di furto, nonché dal comportamento
dell’odierna ricorrente che, all’arrivo della polizia aveva tentato di disfarsi di alcuni pacchetti,
contenenti bigiotteria, sottratti dai doni posti sotto l’albero di Natale.
Quanto al reato di cui all’art.495 c.p., correttamente né è stata ritenuta la configurabilità avendo
l’imputata fornito un falso nome di battesimo al momento dell’identificazione da parte degli
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operanti, all’evidente fine — hanno non certo illogicamente ritenuto i giudici nithumsi— di ostacolare
l’attività investigativa in corso e nella piena consapevolezza da parte della prevenuta dell’obbligo di
indicare le corrette generalità anagrafiche, avuto riguardo al carattere ufficiale dell’intervento dei

violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado confermato il

verbalizzanti, a nulla rilevando, per escludere il reato in esame, che la condotta non abbia in
concreto ostacolato il normale corso del procedimento penale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Dichiara inammissibili’ ifricorsb e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIGL ERE estensore

ama._

PRESIDENTE

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P.Q.M.

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