Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45768 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45768 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJICI RRUZHDI N. IL 10/06/1986
avverso la sentenza n. 1861/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Gjici Rruzhdi ricorre avverso la sentenza 7.10.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 17.5.13 del Tribunale di Monza con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.495 c.p., in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto del tutto
generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto
con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato, avendo i giudici
di appello legittimamente negato la concessione dei benefici di legge in considerazione del
precedente giudiziario dell’imputato, ostativo alla formulazione di un giudizio prognostico
favorevole.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CO7 IERE
)404 estensore

IL PRESIDENTE

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di legge, nonostante la giovane età, l’incensuratezza e il buon comportamento processuale tenuto.

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