Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45767 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45767 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACALONE MARIA GRAZIA N. IL 14/11/1983
avverso la sentenza n. 1092/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/11/2015
Giacalone Maria Grazia ricorre avverso la sentenza 26.9.14 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 5.7.13 del Tribunale di Marsala con la quale è stata condannata, per il
reato di furto aggravato di energia elettrica, alla pena — condizionalmente sospesa — di mesi otto di
reclusione ed €300,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
processuali, facendo discendere la responsabilità dell’imputata dalle stesse argomentazioni
adoperate dal primo giudice, in assenza peraltro di accertamenti sull’utilizzatore dell’immobile in
questione, sul soggetto cui era intestata la fornitura di energia elettrica e sulla cessazione della
fornitura, non avendo il teste Asaro fornito elementi utili al riguardo, ignorando anche se il
contatore fosse posizionato all’interno o all’esterno dell’abitazione ed accessibile a più persone o
solo all’utilizzatore, nulla avendo inoltre riferito circa l’effettiva apposizione del sigillo al
misuratore.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’imputata riposi sulle dichiarazioni dei testi
Mauro Antonio (verificatore Enel) e Asaro Vincenzo, i quali hanno constatato la manomissione del
contatore in argomento ed accertato che l’intestataria del medesimo era Giacalone Maria Grazia,
presente al momento dell’accertamento ed unica utilizzatrice dell’abitazione servita dal misuratore,
donde la legittima attribuzione all’odierna ricorrente del reato di furto di energia elettrica (per un
valore accertato di € 3.297,22).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
comma 1, lett. e) c.p.p., per avere i giudici di appello valutato solo parzialmente le risultanze
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015