Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45766 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45766 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANDELA ROBERTO N. IL 19/09/1976
CODEVILLA GIANLUCA N. IL 09/08/1977
avverso la sentenza n. 92/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Candela Roberto e Codevilla Gianluca ricorrono avverso la sentenza 16.9.14 della Corte di appello
di Milano che ha confermato quella in data 13.3.13 del Tribunale di Voghera con la quale sono stati
condannati, per lesioni personali in concorso, in danno di Monfasani Luca, ritenuta per Candela la
contestata recidiva, il Candela alla pena di anni due di reclusione e il Codevilla a quella di un anno
di reclusione, oltre al risarcimento in solido dei danni cagionati alla costituita parte civile, con

degli obblighi risarcitori.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado redatto una motivazione
‘sbrigativa’, in violazione del dettato di cui all’art.192 c.p.p. e limitandosi a condividere le
valutazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello, con riferimento
anzitutto all’attenuante di cui all’art.62 n.2 c.p., negata senza considerare le continue provocazioni
in danno del ‘gruppo’ Candela-Codevilla e rispettive fidanzate, riscontrate dalle dichiarazioni
testimoniali, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza alcuna
motivazione, con concessione poi al Codevilla del beneficio della sospensione condizionale della
pena illegittimamente subordinato alla rifusione del danno, trattandosi di soggetto incensurato e non
— come erroneamente affermato dalla Corte milanese — già condannato con concessione del
beneficio di cui all’art.163 c.p., in assenza inoltre di alcuna valutazione sulle capacità economiche
del condannato.
Quanto alla ritenuta recidiva del Candela, era assente la verifica circa la significatività del nuovo
episodio criminoso in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti reati, alla luce dei parametri di
cui all’art.133 c.p., per ritenerlo sintomo di riprovevolezza e pericolosità
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché reiterativi delle
doglianze già avanzate con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte milanese, sia
perché manifestamente infondati, avendo i giudici territoriali evidenziato come, pur volendo dar
credito all’assunto degli imputati di essere stati insultati per l’intera serata dal Monfasani e dai suoi

concessione al solo Codevilla del beneficio di cui all’art.163 c.p., subordinato all’adempimento

amici, la reazione a tale comportamento era stata di una violenza tale (testimoniata dalla gravità
delle lesioni riportate dalla p.o.), da risultare del tutto sproporzionata alla precedente diatriba
verbale occorsa tra i due gruppi, sì che non poteva essere riconosciuta l’attenuante della
provocazione, anche perché — hanno rimarcato di giudici di appello — era risultato che il Codevilla
aveva dato inizio alla lite colpendo con un pugno il Monfasani ed il Candela era intervenuto non

La gravità delle lesioni riportate dal Monfasani, giudicate guaribili in 40 giorni, legittimamente è
stata ritenuta ostativa, in assenza anche di concreti elementi di segno positivo, sia alla concessione
delle attenuanti generiche che alla esclusione della contestata recidiva, considerati anche i numerosi
precedenti penali a carico del Candela, mentre la subordinazione agli obblighi risarcitori del
beneficio di cui all’art. 163 c.p. correttamente è stata ritenuta dai giudici in applicazione del
disposto di cui al comma 2 dell’art.165 c.p., laddove sul punto le doglianze del ricorrente appaiono
aspecifiche anche riguardo ad una pretesa incapacità economica dell’imputato.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CO3ILIERE este

PRESIDENTE

per aiutare l’amico in difficoltà, come aveva sostenuto, ma per aggredire nuovamente la p.o.

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